28 Febbraio 2024
Come indicato anche nell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (vedi comma 1 e comma 5) “il compenso per le prestazioni professionali è convenuto al momento del conferimento dell’incarico professionale e in ogni caso la sua misura è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Pertanto è importante informare il cliente indicando tutte le voci di costo delle singole prestazioni comprensive di spese e oneri ipotizzabili e contributivi”.
Una volta quantificato e pattuito l’importo delle proprie prestazioni è importante stipulare un contratto di prestazione d’opera.
PARERE ADEGUATEZZA PARCELLE
Il quadro normativo relativo alla liquidazione delle parcelle professionali è stato modificato dalla Legge 4.08.2006 n. 248 che ha convertito il “Decreto Bersani” e dalla Legge n. 27 del 24.03.2012, che ha convertito il “Decreto Liberalizzazioni”. Questi provvedimenti hanno cancellato i minimi tariffari previsti dagli Ordinamenti delle professioni e poi definitamente le Tariffe professionali.
Per le richieste del parere di adeguatezza e per le richieste di chiarimenti in merito ai compensi professionali da esporre al committente, ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Parere, i professionisti devono preventivamente inviare gli atti documentali, alla mail info@geometri.asti.it indicando i recapiti a cui essere ricontattati dalla commissione.
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Modificato: 28 Febbraio 2024