28 Febbraio 2024

Come indicato anche nell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (vedi comma 1 e comma 5) “il compenso per le prestazioni professionali è convenuto al momento del conferimento dell’incarico professionale e in ogni caso la sua misura è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Pertanto è importante informare il cliente indicando tutte le voci di costo delle singole prestazioni comprensive di spese e oneri ipotizzabili e contributivi”.

Una volta quantificato e pattuito l’importo delle proprie prestazioni è importante stipulare un contratto di prestazione d’opera.

Parere ragionevolezza

E’ stato istituito con Delibera n. 122/2024 del 07.10.2024.

 

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Modificato: 31 Ottobre 2024