FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le fatture elettroniche emesse nei confronti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti – a seguito delle novità fiscali introdotte dal D.L. 50/2017 sulla scissione dei Pagamenti (Split Payment) – e di quanto stabilito dal D.M. 13.7.2017, dovranno riportare nel campo esigibilità IVA delle fatture elettroniche emesse dal 25 luglio 2017 la lettera “S” e, nel campo relativo al riferimento normativo ”Operazione soggetta alla scissione dei Pagamenti”.
Le fatture con altro regime IVA saranno respinte con la richiesta di nuova emissione secondo quanto sopra indicato.
Denominazione Ente: Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Asti
Codice Univoco Ufficio: UFWIZH
Codice IPA: cgglp_at
Codice Fiscale: 80005710050
Sistema di Pagamento pagoPA
Secondo quanto disposto dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) tutte le Pubbliche Amministrazioni, e dunque anche il nostro Ordine, sono tenute Obbligatoriamente ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.
Non sarà più possibile, pertanto, dal 1° Luglio 2020, effettuare alcun pagamento a favore del Collegio tramite i tradizionali sistemi usati (bollettino postale, bonifico postale/bancario, bancomat). PagoPA è un sistema obbligatorio ideato per eseguire in modalità più semplice, sicura, standard e trasparente i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (presenti sul sito www.pagopa.gov.it).
La piattaforma pagoPA consentirà di ricevere i pagamenti in modalità elettronica lasciando la facoltà al soggetto pagante di scegliere, oltre che il prestatore del servizio di pagamento (Banche, Uffici Postali, ecc.), anche lo strumento di pagamento preferito.
L’esecuzione dei pagamenti si perfeziona attraverso lo scambio di oggetti informatici denominati “richiesta di pagamento telematico” e “ricevuta telematica”, “nodo dei pagamenti-SPC” e le piattaforme dei prestatori di servizio aderenti che colloquiano tra loro in modalità cooperativa.
Le “ricevute telematiche” costituiscono prova dell’avvenuto addebito da parte del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli enti creditori, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici.
