27 Gennaio 2026

Qui sono consultabili tutti i dati, i curricula, di tutti gli incaricati politico-amministrativi soggetti ad elezione o nomina.

RIFERIMENTI DI LEGGE

D.LGS. 33/2013 – ART.13 “OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” C.1 , LETT. A

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
  2. a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

D.LGS. 33/2013 – ART.14 “OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

(comma così modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

  1. a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. b) il curriculum;
  3. c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
  7. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.

(comma così modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO

Durata mandato consiliare 4 anni 2022 – 2026

Consiglio Direttivo – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Asti

 

COMPONENTI CONSIGLIO DISCIPLINA

Durata mandato consiliare 4 anni 2022 – 2026

Consiglio di Disciplina – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Asti

Modificato: 27 Gennaio 2026